Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

TASI

COSA E’ LA TASI

“Tasi” significa Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.


CHI PAGA LA TASI

La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

In caso di immobile oggetto di contratto di affitto, l’importo della TASI sarà così distribuito:

  • PROPRIETARIO: 70% del totale
  • AFFITTUARIO: 30% del totale

In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
 


QUANDO SI PAGA

A partire dall’anno 2015 le scadenze saranno: 

  • 16 Giugno, scadenza prima rata
  • 16 Dicembre, scadenza seconda rata

ALIQUOTE


RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per chi non ha potuto pagare le rate della TASI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il Ravvedimento Operoso.
Questo strumento consente al contribuente di pagare l’imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale.

E’ possibile usufruire del ravvedimento operoso entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione e comunque non oltre un anno dalla scadenza dell’imposta.
A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Ci sono tre tipologie di ravvedimento:

  • Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
     
  • Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 3% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
     
  • Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Dal 1° gennaio 2014 il tasso di interesse è pari all’1% annuo (Decreto MEF del 12 Dicembre 2013).


SANZIONI DA ACCERTAMENTO

In caso non sia più possibile usufruire dello strumento di Ravvedimento Operoso, o il Comune effettui un’azione di accertamento, è prevista una sanzione del 30% dell’importo dovuto, a cui si aggiungono gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.