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Coronavirus – Comunicato nr. 12

Buonasera a tutti,
a questo link – http://anci.lombardia.it/d…/9575-DPCM%201%20marzo%202020.pdf – potrete trovare il decreto emanato dal Governo ieri in serata. Ho atteso a divulgare in quanto in data odierna Prefettura, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Direttore dell’ATS Brescia si sono riuniti per dare chiare ed univoche interpretazioni, soprattutto dei punti più dubbi, in modo da rendere omogenea la sua applicazione su tutto il territorio.

I seguenti punti sono l’estratto utile per le casistiche presenti sul nostro Comune (sono ad esempio stati tolti, per facilitare la lettura, gli impianti sciistici ed altro).

Il Sindaco
Marco Scartapacchio

NORME VIGENTI DAL 02.03.2020 AL 08.03.2020

  • Bar, ristoranti e pub
    lo svolgimento dell’attività è consentito a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
    Il criterio di riferimento è il servizio a sedere ai tavoli presenti nei locali, senza alcuna limitazione di orari.
  • Altre attività commerciali diverse da bar e pub
    L’apertura delle altre attività commerciali è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso idoneo a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

ATTENZIONE: In ragione della necessità di individuare un criterio da applicare in modo omogeneo sul territorio:
deve essere assicurata la presenza di un massimo di persone calcolata a partire dalla superficie in mq dell’area di vendita, ridotta ad un terzo: es. locale di mq 60, n. massimo di persone pari a 60:3 = 20. La superficie in mq è individuata nella SCIA.

La disposizione si riferisce a TUTTI gli esercizi, compresi quelli di vicinato, i piccoli, medi e grandi esercizi, e anche gli alimentari.

  • Eventi e competizioni sportive, piscine e palestre
    Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse per soli atleti tesserati.
    Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
    Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.
  • Manifestazioni organizzate
    Sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonche’ degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.
  • Luoghi di culto
    L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
    Di concerto con le Autorità Ecclesiastiche si soprassiede fino a venerdì alle celebrazioni delle Messe feriali.
    Per quanto riguarda gli oratori, sono sospese tutte le attività formative aggregative e sportive ed è disposta la chiusura degli spazi aperti al pubblico.
    Matrimoni e i funerali consentiti, ovviamente nei limiti della distanza tra persone di almeno un metro.
  • Biblioteche
    Sono aperte soltanto per i prestiti di libri e per lo scambio librario.
  • Scuole e Università
    Sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia e delle attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche’ delle attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di attivita’ formative a distanza.

I locali ove si svolge l’istruzione saranno sottoposti all’ordinaria e straordinaria pulizia senza necessità di sanificazione.

Le segreterie delle scuole rimangono aperte: l’attività scolastica è sospesa mentre prosegue, trattandosi di pubblici uffici, l’attività amministrativa.
La riunione tra professori avranno luogo a discrezione del Dirigente scolastico.

  • Incontri o riunioni
    Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto
  • Limitazioni di accesso nelle aree degenza (Ospedali)
    Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere.
  • Limitazione dell’accesso residenze sanitarie assistenziali (Case di riposo)
    Rigorosa limitazione dell’accesso agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.