DI INTERESSE SOLO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE e IMPRESE IN GENERE
Divido le comunicazioni in due distinte parti, questo comunicato è di primario interesse per le aziende, seguirà altro comunicato più di interesse generale
Con il DPCM del 22 Marzo 2020 approvato ieri sera, sono adottate le seguenti misure fino al 3 aprile 2020, che si aggiungono a quelle dei precedenti decreti.
Il testo completo del decreto è visionabile al seguente link.
Qui di seguito vi è un estratto delle sole parti di interesse alle imprese del territorio e scritto in maniera semplificata.
Ho già provveduto a fornire ad alcuni commercialisti la modulistica da compilare.
– Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nella tabella alla fine del DPCM scaricabile al link soprastante e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020.
In poche parole, possono proseguire l’attività SOLO le imprese con codice ATECO rientrante nell’elenco da scaricare qui.
Per chi potrà proseguire l’attività restano validi tutti gli accorgimenti già contenuti nei decreti già in vigore, come il rispetto della distanza di 1 metro tra clienti e tra lavoratori, la fornitura di DPI in caso non si possa rispettare il metro, etc..
– Le attività produttive che sarebbero sospese, potranno comunque proseguire la loro attività SOLO se fatta in SMART-WORKING, quindi il lavoro da casa.
– Restano CONSENTITE anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle FILIERIE delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. SOLO per le imprese che ritengono di ricadere in questa casistica di FILIERA, è necessario inviare una PEC in prefettura, segnalando la propria condizione. L’attività potrà proseguire senza attendere alcuna autorizzazione. il Prefetto potrà sospendere successivamente le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni.
Per chi si trovasse in questa condizione, leggere attentamente il Comunicato della PREFETTURA, cliccando qui.
– Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
– E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
– Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
– Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Restano ovviamente sospese TUTTE le attività che già erano sospese con i precedenti decreti.
ELETTRICISTI, IDRAULICI, MURATORI e affini: Restano attivi SOLO per URGENZE (es: rottura tubo dell’acqua in abitazione) o per manutenzioni URGENTI presso le imprese che possono rimanere attive.
– Le imprese che DOVRANNO CHIUDERE a causa del presente DPCM potranno completare le attività necessarie alla sospensione ENTRO IL 25 marzo 2020, come spegnimento controllato impianti, messa in sicurezza e compresa la spedizione della merce in giacenza.
IL SINDACO
Marco Scartapacchio