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IMU – Imposta Municipale Unica

COS’E’ L’IMU

A decorrere dall’anno 2012 entra in vigore la nuova imposta municipale propria più comunemente definita come IMU. Tale imposta sostituisce l’ICI e, contemporaneamente, costituisce a tutti gli effetti un nuovo tributo erariale.

CHI PAGA L’IMU

I soggetti passivi per l’imposta municipale propria, anche se non residenti nello stato italiano, sono gli stessi previsti per l’ICI e cioè i proprietari degli immobili e i titolari di diritti reali quali:

  • usufrutto, diritto di godere della “cosa” e trarne i frutti senza alterarne la destinazione economica
  • enfiteusi, uso di un fondo, generalmente agricolo, con il diritto di goderne i frutti ma con l’obbligo di mantenerlo e migliorarlo
  • diritto di abitazione, si intende il diritto spettante al coniuge superstite in caso di decesso dell’altro coniuge. La quota spettante di tale diritto è pari al 100% indipendentemente dalla quota di proprietà e successoria, art. 540 Codice Civile
  • titolari di contratti di leasing
  • assegnatari di case popolari

QUANDO SI PAGA

Salvo modifiche normative le scadenze per il pagamento sono previste per:

  • 16 Giugno, scadenza prima rata
  • 16 Dicembre, scadenza seconda rata

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per chi non ha potuto pagare le rate dell’IMU entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il Ravvedimento Operoso.
Questo strumento consente al contribuente di pagare l’imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale.

E’ possibile usufruire del ravvedimento operoso entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione e comunque non oltre un anno dalla scadenza dell’imposta.
A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Ci sono tre tipologie di ravvedimento:

  • Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
     
  • Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 3% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
     
  • Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Dal 1° gennaio 2014 il tasso di interesse è pari all’1% annuo (Decreto MEF del 12 Dicembre 2013).
Per gli anni precedenti il tasso di interesse da utilizzare è il 2,5% su base annua.

SANZIONI DA ACCERTAMENTO

In caso non sia più possibile usufruire dello strumento di Ravvedimento Operoso, o il Comune effettui un’azione di accertamento, è prevista una sanzione del 30% dell’importo dovuto, a cui si aggiungono gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.


Da scaricare

Le aliquote pubblicate sono quelle in vigore, anche se eventualmente approvate in anni precedenti, in tal caso significa che non sono variate